(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 2-bis, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'Art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), concernente il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle province e, in particolare, la lettera b), riguardante il conferimento alle province delle funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego; Visto l'Art. 2-ter, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'Art. 4 della legge regionale n. 3/2002, ai sensi del quale nelle materie di cui all'Art. 2-bis la Regione esercita, tra le altre, le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale; Visto il «Regolamento per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti», adottato con decreto del commissario dell'agenzia regionale per l'impiego n. 21 del 14 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di giunta regionale n. 2257 del 28 giugno 2002; Atteso che il citato regolamento prevede l'articolazione provinciale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione, nonche' la costituzione delle commissioni provinciali per gli esami di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista; Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), ai sensi della quale l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista e' articolato a livello regionale; Vista la legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti) ai sensi della quale l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e' articolato a livello regionale; Considerato pertanto che l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista e all'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti rientrino, in armonia con le previsioni della normativa statale in materia, tra le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale; Viste le disposizioni in relazione al trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ai sensi delle quali, nei casi in cui sia specificata da espressa disposizione di legge la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non siano specificati, i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi; Visto il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 17 gennaio 2002 in materia di trattamento dei dati sensibili da parte della pubblica amministrazione; Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopraesposte, di provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, nonche' per il trattamento dei dati; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3251 del 24 ottobre 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento in materia di albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, di albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e di trattamento dei dati», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 6 novembre 2003 ILLY