(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 49 del 3 dicembre 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'Art.  2-bis,  comma 1,  della legge regionale 14 gennaio
1998,  n.  1,  come  introdotto  dall'Art.  4  della  legge regionale
25 gennaio  2002,  n.  3  (legge  finanziaria  2002),  concernente il
trasferimento  di  funzioni  amministrative in materia di lavoro alle
province   e,   in   particolare,   la   lettera b),  riguardante  il
conferimento  alle province delle funzioni in materia di collocamento
e avviamento al lavoro e servizi all'impiego;
    Visto l'Art. 2-ter, comma 1, lettera c), della legge regionale n.
1/1998,  come introdotto dall'Art. 4 della legge regionale n. 3/2002,
ai  sensi  del  quale  nelle materie di cui all'Art. 2-bis la Regione
esercita,  tra  le  altre,  le  funzioni  che  richiedono l'esercizio
unitario a livello regionale;
    Visto il «Regolamento per l'iscrizione all'albo professionale dei
centralinisti  telefonici  privi  della  vista  e dei terapisti della
riabilitazione  non  vedenti»,  adottato  con decreto del commissario
dell'agenzia  regionale  per l'impiego n. 21 del 14 giugno 2002, reso
esecutivo  con  delibera  di  giunta  regionale n. 2257 del 28 giugno
2002;
    Atteso   che   il   citato  regolamento  prevede  l'articolazione
provinciale  dell'albo  professionale  dei  centralinisti  telefonici
privi  della  vista  e dei terapisti della riabilitazione, nonche' la
costituzione   delle   commissioni   provinciali  per  gli  esami  di
abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;
    Vista  la  legge  29 marzo  1985,  n.  113  (Aggiornamento  della
disciplina  del  collocamento  al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti), ai sensi della quale l'albo professionale
nazionale   dei   centralinisti   telefonici  privi  della  vista  e'
articolato a livello regionale;
    Vista  la  legge  11 gennaio  1994,  n.  29  (Norme in favore dei
terapisti  della  riabilitazione  non  vedenti)  ai sensi della quale
l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non
vedenti e' articolato a livello regionale;
    Considerato  pertanto  che  l'iscrizione  all'albo  professionale
nazionale  dei  centralinisti telefonici privi della vista e all'albo
professionale   dei   terapisti   della  riabilitazione  non  vedenti
rientrino,  in  armonia  con le previsioni della normativa statale in
materia,  tra  le  funzioni  che  richiedono  l'esercizio  unitario a
livello regionale;
    Viste  le  disposizioni  in  relazione  al  trattamento  dei dati
sensibili  da  parte  di  soggetti pubblici ai sensi delle quali, nei
casi  in  cui  sia  specificata  da espressa disposizione di legge la
finalita'  di rilevante interesse pubblico, ma non siano specificati,
i  tipi  di  dati  e  le  operazioni  eseguibili, i soggetti pubblici
identificano  e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i
tipi  di  dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in
relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi;
    Visto  il  provvedimento  del  garante per la protezione dei dati
personali  del  17 gennaio  2002  in  materia di trattamento dei dati
sensibili da parte della pubblica amministrazione;
    Ritenuto,   alla   luce  delle  considerazioni  sopraesposte,  di
provvedere  all'approvazione di un nuovo regolamento per l'iscrizione
all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista
e  dei  terapisti  della  riabilitazione  non vedenti, nonche' per il
trattamento dei dati;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3251 del
24 ottobre 2003;
                              Decreta:

    E' approvato il «Regolamento in materia di albo professionale dei
centralinisti telefonici privi della vista, di albo professionale dei
terapisti  della  riabilitazione  non  vedenti  e  di trattamento dei
dati»,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 6 novembre 2003
                                ILLY